SS!ISocietà Svizzera per l'Informatica nell'Insegnamento
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Statuti

Si prega die osservare che i statuti revisati di settembre 2010 vengono tradotti presto. E valida in questo momento la versione dei statuti in tedesco.

Scopi

Art. 1
1 La Societé svizzera degli insegnanti interessati dall'informatica (SSII) costituisce un'associazione secondo gli articoli 60 e seguenti del CCS.
2 La SSII è affiliata alla Societé svizzera degli insegnanti delle scuole secondarie (SSISS)di cui costituisce una sezione.
Art. 2
1 La SSII si propone di promuovere l'insegnamento dell'informatica dal punto di vista scientifico e da quello metodologico-pedagogico e di offrire ai suoi membri l'occasione per scambiare idee, esperienze e informazioni. Si preoccupa ugualmente dell'utilizzazione didattica dell'elaboratore.
2 Essa contribuisce inoltre alla salvaguardia degli interessi professionali degli insegnanti d'informatica.
Art. 3
1 Per realizzare le sue finalité l'associazione si serve principalmente
  • dell' assemblea generale;
  • dei corsi di perfezionamento;
  • delle commissioni;
  • della pubblicazione di testi per l'insegnamento
  • di pubblicazioni in viviste specializzate e professionali.

Membri

Art. 4
1 La SSII accoglie come membro ordinario ogni docente che insegni in una scuol elementare, in una scuola media, in una scuola professionale o di livello superiore.
2 Possono pure essere ammessi alla SSII come membri straordinari (senza diritto di voto e di eleggibilité) anche i docenti che insegnano in una scuola straniera dello stesso livelo.
3 Possono pure essere ammessi alla SSII come membri collettivi (senza diritto di voto e di eleggibilité) anche scuole, associazioni o altre organizzazioni.

Organi

Art. 5
1 Gli organi della SSII sono:
  • l'assemblea generale;
  • il comitato;
  • le commissioni;
  • l'organo di controllo.

L'assemblea generale

Art. 6
1 L'assemblea generale è la autorité Suprema della SSII.
Art. 7
1 La SSII tiene la sua assemble generale ordinaria in occasione dell'assemblea plenaria della SSISS.
2 L'assemblea generale elegge il comitato, i membri delle commissioni, i delegati e i revisori.

Comitato

Art. 8
1 Il comitato si compone del presidente, del vicepresidente, del segretario, del cassiere, dei presidenti delle commissioni (o dei loro sostituti) e dei membri aggiunti; la divisione dei compiti all'interno del comitato è competenza del comitato stesso.
2 Di regola, il presidente uscente rimane ancora membro del comitato per un nuovo periodo.
Art. 9
1 Il comitato rappresenta la societé verso i terzi. Compiti del comitato sono, in particolare, la preparazione delle assemblee generali, la redazione dei verbali delle stesse, la contabilité della societé,l'accettazione di nuovi membri e l'organizzazione di corsi di perfezionamento su scala nazionale, in collaborazione con la Societé svizzera degli insegnanti delle scuole secondarie e con il Centro svizzero per il perfezionamento professionale dei docenti delle scuole secondarie o altre organizzazioni.
2 Il comitato puo prendere decisioni per lettera, purchè sia raggiunta la maggioranza dei due terzi.
3 Il presidente presenta all'assemblea generale ordinaria una relazione annuale sull'attivité della societé .E membro delle commissioni, alle cui sedute puo delegare un membro del comitato. Dirige le sedute comuni a pi| commissioni. Rappresenta la SSII nel comitato allargato della SSISS.

Commissioni

Art. 10
1 La SSII puo creare delle commissioni, per esempio
una commissione “informatica commerciale”, una commissione “informatica come materia d'insegnamento” e una commissione “utilizzazione didattica dell'elaboratore”.
2 I campi di attivité delle diverse commissioni sono definiti dai regolamenti delle stesse, che devono pero essere approvati da un'assemblea generale.
3 In occasione di ogni assemblea generale ordinaria le commissioni presentano un rapporto sulla loro attivité .
4 I presidenti delle commissioni si invitano reciprocamente alle sedute delle stesse. Su domanda dell'assemblea generale, del comitato o di una delle commissioni, il presidente della SSII convoca piu commissioni in seduta comune.

Organo di controllo

Art. 11
1 L'organo di controllo è composto da due revisori.
2 I revisori verificano i conti della SSII e quelli delle diverse commissioni; inoltrano il rapporto e le proposte alla assemblea generale ordinaria.

Delegati

Art. 12
1 I delegati sono designati dall'assemblea generale conformemente agli statuti della SSISS (art. 17 e 18).
2 Nel numero dei delegati sono compresi i rappresentanti del comitato (presidente o vice-presidente) e delle commissioni.

Durata dei mandati

Art. 13
1 La durata dei mandati é di due anni,la rielezzione é possibile.
Art. 14
1 La SSII puo pubblicare un bollettino.
2 Il comitato puo scegliere tra i suoi membri due redattori appartenenti a regioni linguistiche diverse, che vengono invitati a tutte le sedute delle commissioni.

Finanze

Art. 15
1 La quota annua dei membri è fissata dall'assemblea generale ordinaria. I membri in pensione sono dispensati da qualsiasi contributo.
2 L'esercizio contabile corrisponde all'anno civile.

Revisione degli statuti

Art. 16
1 Qualsiasi modificazione dei presenti statuti dovré essere proposta a un'assemblea generale dal comitato o da un quinto dei membri della societé. Le decisioni potranno essere prese solo se la trattanda figura all'ordine del giorno.

Scioglimento

Art. 17
1 Lo scioglimento della societé puo essere deciso dall'assemblea generale, a maggioranza dei tre quarti dei membri presenti. La decisione potré essere presa solo se la trattanda figura all'ordine del giorno.
2 L'eventuale patrimonio della societé verré destinat a favorire l'aggiornamento degli insegnanti.
 
ssii/statuti.txt · Ultima modifica: 2011/05/30 23:02 (modifica esterna)